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Sez. L, Sentenza n. 6917 del 01/08/1996 (Rv. 498895 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Disciplina del rapporto - Convenzioni conformi agli accordi collettivi ex art. 48 della legge 833 del 1978 - Legge regionale regolante il rapporto fra Regione e U.S.L. in ordine ai compensi al personale convenzionato - Efficacia diretta sul rapporto convenzionale - Esclusione - Condanna dell'U.S.L. al pagamento dei compensi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498895-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto del personale sanitario a convenzione, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, si instaura direttamente con l'unità sanitaria locale sulla base delle convenzioni conformi agli accordi collettivi previsti nella norma cit., mentre restano estranee alla sua disciplina le norme delle leggi regionali regolatrici degli ulteriori rapporti fra le suddette unità sanitarie locali e la Regione, in ordine alle modalità di liquidazione diretta da parte della stessa delle somme dovute al detto personale. Pertanto all'art. 34 della legge regionale Lazio 8 settembre 1983, n. 58, il quale prevede la delibera da parte della giunta regionale di modalità e procedure di liquidazione diretta delle somme dovute per il sopraindicato titolo, va riconosciuto carattere di norma interna regolatrice dei rapporti fra le Regione e le U.S.L., la quale non impedisce la condanna di queste ultime al pagamento delle somme dovute al personale convenzionato per l'assistenza medica espletata.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)