Sez. L, Sentenza n. 12472 del 04/12/1995 (Rv. 494921 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Visite di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia - Compensi dovuti ai medici incaricati - Determinazione - Disciplina applicabile - Convenzioni stipulate dalle u.s.l. ai sensi dei commi nono e decimo dell'art. 5 del D.L.. n. 463 del 1983 - Sussistenza - Direttive regionali - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali per l'attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati - disciplinati dalle convenzioni stipulate ai sensi dei commi nono e decimo dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 - le direttive alle u.s.l. eventualmente emanate, in proposito, dalle regioni non costituiscono, a meno che non vengano recepite dalle suddette convenzioni, fonti di diritti per il medico convenzionato, attesa la mancanza di una norma che attribuisca alle regioni il potere di fissare il contenuto delle convenzioni stesse, stipulate dalle u.s.l.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)