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Sez. 6, Sentenza n. 16726 del 26/02/2003 Cc. (dep. 10/04/2003) Rv. 224961 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca delle cose sequestrate - Somma di denaro quale provento dell'attività di spaccio - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224961-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, qualora il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza ex art. 445 cod. proc. pen., alla confisca della somma in sequestro quale provento dell'attività di spaccio, sebbene in tal caso il denaro non sia assoggettabile alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 cpv. cod. pen., trattandosi di profitto e non di prezzo del reato, tuttavia deve escludersi che l'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, abbia diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione della sostanza stupefacente (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)