Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995 Ud. (dep. 18/10/1995) Rv. 202267 - 01
Stupefacenti - In genere | Negozio di cessione a consumatore - Contrarietà a norme imperative - Sussistenza - Contrarietà al buon costume - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stupefacenti - In genere
Il negozio di cessione a fine di consumo di sostanza stupefacente è un atto contrario a norme imperative, ma non anche al buon costume, in quanto, mentre la contrarietà di un atto al buon costume, deve essere necessariamente bilaterale, nel negozio in questione è penalmente illecita solo la condotta di chi vende, non anche quella di chi acquista per uso personale. Ne consegue che ad esso non può applicarsi il principio "in pari causa melior est condicio possidentis" che è proprio dei negozi contrari al buon costume, onde lo spacciatore non ha diritto di ritenzione delle somme ottenute dalla cessione. (Fattispecie in tema di confisca di somma ricavata dalla vendita di una dose di eroina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2035, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)