Sez. 1, Sentenza n. 23251 del 17/11/2005 (Rv. 586227 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Formazione e trasmissione dei ruoli da parte del Prefetto - Termine decadenziale ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Interruzione della prescrizione con la formazione e consegna del ruolo all'esattore - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni al Codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma solo la prescrizione quinquennale - prevista sia dall'art. 209 C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi - la quale non è interrotta dalla formazione del ruolo e dalla consegna dello stesso all'esattore, costituenti attività interne della P.A., mentre gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)