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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 315 del 09/01/2014 (Rv. 629224 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE | Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Iscrizione a ruolo del tributo - Efficacia interruttiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629224-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1986 num. 953 art. 5 com. 51, Cod. Civ. art. 2943, Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)