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Sez. 2, Sentenza n. 2455 del 05/10/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177685 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - DISPOSTA DA GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA APERTO IL DIBATTIMENTO - È LEGITTIMA.*
Stato
decisa il 1987-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177685-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - DISPOSTA DA GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE HA APERTO IL DIBATTIMENTO - È LEGITTIMA.*

La sospensione del dibattimento, essendo provvedimento meramente ordinatorio, può essere disposta da un Presidente o da un pretore diversi da quelli che hanno proceduto all'apertura del dibattimento e non importa Obbligo di nuova citazione dell'imputato contumace, fermo restando il precostituito rapporto processuale. (V mass n 150710; (V mass n 136967; (V mass n 135709; (Conf mass n 174501; (Conf mass n 156753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)