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Sez. 3, Sentenza n. 9472 del 15/06/1981 Ud. (dep. 27/10/1981) Rv. 150710 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - RINVIO DEL DIBATTIMENTO ED INTEGRALE TRATTAZIONE DELLA CAUSA NELLA NUOVA UDIENZA CON DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ INSANABILE IN GENERE - ESCLUSIONE - NULLITÀ RELATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150710-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - RINVIO DEL DIBATTIMENTO ED INTEGRALE TRATTAZIONE DELLA CAUSA NELLA NUOVA UDIENZA CON DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NULLITÀ INSANABILE IN GENERE - ESCLUSIONE - NULLITÀ RELATIVA - ESCLUSIONE.*

Non è causa di nullità del dibattimento, celebrato in contumacia dello imputato, il fatto che un processo sospeso e differito ad altra udienza, sia stato, poi, trattato, senza che fosse stato notificato un nuovo decreto di citazione, da un organo giudiziario diverso nella sua composizione da quello che provvide alla sospensione ed al differimento, quando in tale udienza la causa sia stata trattata integralmente, non essendosi proceduto nella prima udienza ad alcun atto di Rilevanza processuale. (Conf mass n 136967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)