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Sez. 3, Sentenza n. 607 del 06/03/1971 (Rv. 350329 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE CON CAUSA DI COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA CONNESSA - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350329-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - NATURA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE CON CAUSA DI COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA CONNESSA - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*

La Competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha natura funzionale ed inderogabile e non puo, quindi, subire spostamenti neppure nei casi di connessione previsti negli artt 34 e seguenti cod proc civ, tra i quali sono compresi l'eccezione di compensazione e le cause riconvenzionali. Resta ovviamente salva la possibilita di sospendere, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, il procedimento di opposizione in attesa della definizione delle questioni connesse da parte del giudice competente. (Conf 3028'69, mass n 342931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)