Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 26/08/1969 (Rv. 342931 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - NATURA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA PER COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA CONNESSA - FACOLTA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - NATURA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA PER COMPENSAZIONE O RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA CONNESSA - FACOLTA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
La Competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha natura funzionale e inderogabile e non puo, quindi, subire spostamenti neppure nei casi di connessione previsti negli artt 34 e seguenti cod proc civ, tra i quali sono compresi l'eccezione di compensazione e le cause riconvenzionali. Resta ovviamente salva la possibilita di sospendere, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, il procedimento di opposizione in attesa della definizione delle questioni connesse da parte del giudice competente. (V 888-69, massima n 339256 822-69, massima n 339154 527-69, massima n 338672 295-69, massima n 338284 2238-68, massima n 334483 1673-68, massima n 333479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)