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Sez. 1, Sentenza n. 264 del 29/01/1973 (Rv. 362114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FINALITA - NUOVE CENSURE - PRECLUSIONE - SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - FINALITA - NUOVE CENSURE - PRECLUSIONE - SPECIFICAZIONE DI MOTIVI GENERICI - ESCLUSIONE.*

Con le memorie illustrative di cui all'art 378 cod proc civ e solo consentito chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso, salvo il caso di questioni rilevabili d'ufficio, mentre non si possono formulare nuove censure, neppure pretendendo di integrare quelle in realta nel ricorso neppure accennate o di specificare quelle che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminate. (nella specie, in una controversia in materia elettorale, e stata ritenuta l'inammissibilita in ordine ad uno dei motivi di ricorso della prospettazione della questione di ineleggibilita a consigliere regionale sotto il profilo dell'art 5, comma quinto, lettera a) della legge 17 febbraio 1968, n 108, effettuata nella memoria illustrativa dal ricorrente, che nel ricorso in ordine a tale motivo si era riferito esclusivamente alla ineleggibilita ex art 5, comma quinto, lettera b) della stessa legge). (V 1158/70, mass n 346752; 671/70, mass n 345866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)