Sez. 3, Sentenza n. 671 del 13/03/1970 (Rv. 345866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONI DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - PRECISAZIONE DEI MOTIVI - ESTREMI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUCCESSIVA PRECISAZIONE CON LE MEMORIE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONI DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - PRECISAZIONE DEI MOTIVI - ESTREMI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUCCESSIVA PRECISAZIONE CON LE MEMORIE - PRECLUSIONE.*
E inammissibile il motivo di ricorso in cui manchi quel minimo di precisazione che consenta di individuare i difetti di attivita e i vizi del giudizio che si vogliono in concreto imputare alla sentenza denunziata, precisazione che peraltro non puo neppure essere fornita con le memorie di cui all'art 378 cod proc civ. (Conf 2454-69, massima n 341967 V 2472-69, massima n 341996 2935 -67, massima n 330617 2762-66, massima n 325263 689-66, massima n 321378 466-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)