Sez. 1, Sentenza n. 16019 del 27/01/2016 Cc. (dep. 19/04/2016) Rv. 266620 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE | Trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis ord.pen. - Ordinanza di applicazione o proroga del regime di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 - Sopravvenute patologie del detenuto - Omessa valutazione della loro incidenza sulla pericolosità - Violazione di legge - Sussistenza.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di trattamento penitenziario differenziato, costituisce violazione di legge - unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 - l'omessa considerazione da parte del giudice della incidenza dello stato patologico, eventualmente insorto a carico del detenuto, sulla valutazione della pericolosità del medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)