Sez. 1, Sentenza n. 32405 del 23/02/2017 Cc. (dep. 05/07/2017) Rv. 270585 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Trattamento differenziato ex art. 41 bis della L. 354 del 1975 - Aggravamento delle condizioni di salute fisica - Rilevanza ai fini della proroga del regime differenziato - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di proroga del regime penitenziario differenziato, l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto possono incidere sulla complessiva legittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto di realizzazione di un trattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi della condizione di attualità della pericolosità del recluso. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro il provvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute, unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità della proroga).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)