Sez. 1, Sentenza n. 3314 del 31/05/1984 (Rv. 435342 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTE NORME - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ, AI CRITERI GENERALI FISSATI DALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTE NORME - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ, AI CRITERI GENERALI FISSATI DALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.*
Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, che sia stata effettuata ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma, nonché delle Disposizioni della legge 29 luglio 1980 n. 385 che hanno reintrodotto in via provvisoria gli stessi criteri di Determinazione di detta indennità posti dal citato art. 16 (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), comporta che la liquidazione dell'indennità medesima resta regolata dai criteri generali fissati dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359. Questo principio non trova deroga in relazione alle espropriazioni disposte per l'attuazione di un piano di edilizia economico-popolare, dato che le speciali Disposizioni contenute in materia dall'art. 12 della legge 18 aprile 1962 n. 167 (come sostituito dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965 n. 904), sono state espressamente abrogate dall'art. 39 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 39, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)