Sez. 1, Sentenza n. 4457 del 14/05/1987 (Rv. 453174 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1980 N. 385 E DELLE SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA- NORMATIVA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1980 N. 385 E DELLE SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA- NORMATIVA APPLICABILE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 18 luglio 1983, la quale ha dichiarato illegittimità costituzionale della legge 28 luglio 1980 n. 385 e delle successive leggi di proroga, le quali avevano reintrodotto, in via provvisoria e salvo conguaglio, criteri di Determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, analoghi a quelli previsti dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, per quanto riguarda le aree fabbricabili con sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale, per il loro accertato contrasto con l'art. 42 terzo comma e l'art. 3 primo comma cost., la liquidazione dell'indennità di esproprio resta regolata dalle norme generali della legge 25 giugno 1865 n. 2359, le quali hanno riacquistato la loro originaria efficacia al fine di colmare il vuoto legislativo determinato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle Disposizioni che ne avevano compressa la sfera di applicazione. (V Corte cost. 223/83; (Conf 3314/84, mass n 435342).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST., Legge 29/07/1982 num. 481 CORTE COST., Legge 23/12/1982 num. 943 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)