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Sez. 1, Ordinanza n. 2722 del 16/12/1977 Cc. (dep. 05/01/1978) Rv. 137576 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - ERRORE NEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137576-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - ERRORE NEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE.*

La prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, cui, per il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione, va parificato il proposto, e valutata liberamente dal giudice, il quale deve accertare sia l'esistenza della prova, sia la serieta e legittimita dell'impedimento addotto. Gli eventuali vizi logici nei quali lo stesso giudice sia incorso nell'effettuare le valutazioni suddette, si risolvono in errori di giudizio, senza che ne derivino nullita di ordine generale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)