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Sez. 1, Sentenza n. 11057 del 14/04/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156255 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVE DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156255-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVE DELL'IMPEDIMENTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 497 cod. proc. pen. la dimostrazione della gravità e della verità dell'impedimento addotto dall'imputato a comparire in giudizio va esaminato liberamente dal giudice di merito. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'imputato per asserito legittimo impedimento, sussiste nullità del giudizio contumaciale solo quando la prova dell'impedimento non sia stata presa in esame dal giudice o il provvedimento di rigetto della istanza di rinvio non sia motivato. (V mass n 154709 prima parte; (V mass n 137576, sulla seconda parte della presente massima; (V mass n 149938; (V mass n 143938; (V mass n 136946).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)