Sez. 2, Sentenza n. 2038 del 21/07/1960 (Rv. 881188 - 01)
INGIUNZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARCELLA E PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VALORE PROBATORIO
INGIUNZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARCELLA E PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VALORE PROBATORIO
La parcella delle spese e prestazioni professionali, richiesta, a norma dell'art. 636 cod.proc.civ., per la emissione di un decreto ingiuntivo, costituisce una dichiarazione unilaterale proveniente dal professionista. Ed il parere dell'associazione professionale costituisce un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate con la tariffa di categoria; pertanto, sorgendo, in caso di opposizione all'ingiunzione, una contestazione al riguardo, la questione non può essere risolta se non attraverso la prova della effettività delle prestazioni, che, in base ai principi di cui all'art. 2697 cod.civ., incombe al professionista creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)