Sez. 2, Sentenza n. 983 del 05/04/1971 (Rv. 350937 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E TRATTENUTA DELLE SOMME A QUEL TITOLO RIMBORSATE DALL'INPS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITA - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E TRATTENUTA DELLE SOMME A QUEL TITOLO RIMBORSATE DALL'INPS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ILLEGITTIMITA - AZIONE DEL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
E illegittimo il comportamento del datore di lavoro che non abbia corrisposto gli assegni familiari al proprio dipendente, e, cio malgrado, ne abbia chiesto il rimborso all'INPS ed, ottenutolo, abbia trattenuto per se il relativo importo. In tal caso il lavoratore, che e il vero destinatario della prestazione assistenziale resa dall' istituto ben puo agire contro il datore di lavoro per il suo comportamento illegittimo, non solo per il pagamento degli assegni dovuti, ma anche per il risarcimento dei danni ulteriori.*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 39, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)