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Sez. L, Sentenza n. 3289 del 19/05/1980 (Rv. 407092 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - OMISSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - GIUDIZIO PER IL PAGAMENTO PROMOSSO DAL LAVORATORE - - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407092-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - OMISSIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - GIUDIZIO PER IL PAGAMENTO PROMOSSO DAL LAVORATORE - - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SOLO DATORE DI LAVORO.*

Gli assegni familiari sono dovuti al lavoratore dall'INPS, il quale pero provvede a pagarli tramite il datore di lavoro, ma qualora l'istituto abbia riconosciuto il proprio Obbligo e vi abbia adempiuto, mentre il datore di lavoro abbia trattenuto arbitrariamente le somme dovute al lavoratore, il predetto datore di lavoro e l'unico legittimato passivo nella controversia proposta dal lavoratore e tendente ad ottenere il pagamento degli assegni stessi. (V 983/71, mass n 350937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 36, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)