Sez. 2, Sentenza n. 1722 del 06/06/1968 (Rv. 333581 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI ASSEGNI FAMILIARI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - EXTRAPETIZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI ASSEGNI FAMILIARI.*
Il vizio di ultra petizione ricorre unicamente quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti delle domande e delle eccezioni, in guisa da alterare l'inderogabile corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma non quando si fonda su argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti. (nella specie un datore di lavoro aveva chiesto nei confronti dell'INPS il rimborso degli assegni familiari corrisposti ai propri dipendenti e la domanda, accolta in primo grado, era stata rigettata in appello. Si lamentava che, avendo l' istituto contestato la domanda sotto il solo profilo del difetto di prova della effettiva erogazione, il giudice di secondo grado avesse di propria iniziativa rilevato che occorreva anche la prova del tempestivo invio, da parte del datore di lavoro all' istituto, degli stati di famiglia dei singoli dipendenti, cui si assumeva essere stati corrisposti gli assegni. La Corte di Cassazione, pur accogliendo il ricorso per deficienza della motivazione in ordine alla ritenuta Mancanza di quest'ultima prova, ha ritenuto che l'averne rilevato d'ufficio la necessita non costituisse ultra-petizione). (V. N.636-68, massima n.331805 n.579-68, massima n.331700 n.287467, massima n. 330478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)