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Sez. 1, Sentenza n. 2874 del 04/12/1967 (Rv. 330478 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI DIFFORME DA QUELLA DELLE PARTI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330478-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI DIFFORME DA QUELLA DELLE PARTI - LEGITTIMITA.*

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, ne di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'Obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli Atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni. La valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, e pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorche concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non e configurabile un vizio di ultrapetizione, che si ha soltanto quando il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. (Cfr 323196'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)