Sez. U, Sentenza n. 7024 del 28/03/2006 (Rv. 590169 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Limiti esterni della giurisdizione contabile - Sindacato diretto sulla scelta dei mezzi finanziari più idonei a far fronte alla spesa farmaceutica della Regione - Preclusione - Apprezzamento dell'omessa adozione di ogni scelta per adempiere le obbligazioni assunte - Giurisdizione del giudice contabile - Sussistenza - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di limiti esterni della giurisdizione contabile, è precluso alla Corte dei conti il diretto sindacato sulla scelta, da parte degli amministratori (nella specie, l'assessore alla sanità di una Regione), dei mezzi finanziari più idonei a far fronte alla spesa farmaceutica della Regione (per il tempestivo soddisfacimento, nella specie, dei crediti vantati da farmacisti convenzionati nei confronti di unità sanitarie locali), laddove rientra nei suoi poteri giurisdizionali l'apprezzamento dell'omessa adozione, da parte dell'organo amministrativo, di qualunque scelta che consentisse di far fronte con rapidità - evitando quindi l'onere di maggiori spese legali, danni e interessi - alle obbligazioni assunte. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione è infatti attività vincolata e non discrezionale, costituendo oggetto di un diritto perfetto del creditore, sul quale non può influire l'esercizio dei poteri amministrativi connessi all'erogazione della spesa; ciò comporta, sul piano della valutazione delle condotte causative di danno erariale derivato da ingiustificati ritardi nell'adempimento, che il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie, pur se lo stesso possa avvenire attraverso procedimenti amministrativi alternativi, costituisce condotta illegittima quale fonte di responsabilità erariale, con conseguente esistenza della giurisdizione contabile, soprattutto qualora l'amministrazione non abbia fatto ricorso ad alcuna delle scelte organizzatorie e/o procedimentali ad essa alternativamente concesse dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)