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Sez. U, Sentenza n. 4071 del 13/07/1979 (Rv. 400568 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ORDINARIO O DA QUELLO AMMINISTRATIVO - INERZIA DELLA PA - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA - ASSOGGETTAMENTO ED ESECUZIONE DI BENI IMPIGNORABILI - INCIDENZA SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400568-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DELLA PA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ORDINARIO O DA QUELLO AMMINISTRATIVO - INERZIA DELLA PA - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA - ASSOGGETTAMENTO ED ESECUZIONE DI BENI IMPIGNORABILI - INCIDENZA SUL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

A seguito della sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, pronunciata dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo, il concreto versamento della somma medesima integra un atto dovuto, rispetto al quale la pa debitrice manca di potere discrezionale, in relazione agli interessi pubblici da essa perseguiti. Pertanto, in caso di inerzia dell'amministrazione, deve ritenersi che la situazione del creditore non configura un mero interesse legittimo, tutelabile, in Sede di giudizio cosiddetto di ottemperanza, dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa (artt 27 n 4 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 37 della legge 6 dicembre 1971 n 1034), ma ha natura e consistenza di diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario con l'esecuzione forzata per espropriazione, secondo le norme del codice di rito, mentre l'eventuale illegittimita del concreto assoggettamento ad esecuzione di determinati beni (quali i beni del Demanio o del patrimonio indisponibile, ovvero i crediti nascenti dall'Esercizio di pubbliche funzioni) non incide sulla giurisdizione di detto giudice ordinario, rilevando solo al diverso fine dell'eventuale fondamento nel merito dell'opposizione dell'amministrazione stessa, diretta a contestare l'espropriabilita delle cose staggite. (V 2768/78, mass n 392181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)