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Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014 (Rv. 630549 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Presupposto processuale - Previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o degli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti causa di danno - Mancata riassunzione, nei confronti del debitore rientrato "in bonis", del giudizio di appello di insinuazione al passivo fallimentare - Inammissibilità dell'azione risarcitoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630549-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

È inammissibile, non essendo ancora esauriti i mezzi ordinari di impugnazione, l'azione di responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione ad una sentenza di primo grado di parziale accoglimento di una domanda di ammissione al passivo, ove, interrotto il giudizio di appello a seguito dell'intervenuta chiusura della procedura fallimentare, il creditore non lo abbia riassunto anche solo al fine di conseguire l'accertamento del suo credito nei confronti del debitore rientrato "in bonis" o dei suoi successori.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)