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Sez. 1, Sentenza n. 7924 del 17/04/2015 (Rv. 635023 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635023-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto (nella specie, l'impugnazione per revocazione) non sia stato utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)