Sez. 3, Sentenza n. 4048 del 12/07/1979 (Rv. 400544 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - DIFENSORE DOMICILIATARIO - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - TERMINE ANNUALE - PROROGA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - DIFENSORE DOMICILIATARIO - INTERRUZIONE - APPLICABILITA - TERMINE ANNUALE - PROROGA - LIMITI.*
Le Disposizioni dell'art 328 cod proc civ, concernenti la decorrenza dei termini d'impugnazione nel caso di sopravvenienza di uno degli eventi previsti nell'art 299 cod proc civ, sono applicabili anche nel caso di morte del procuratore della parte, qualora egli sia anche domiciliatario. Infatti, benche la morte del domiciliatario non sia espressamente prevista dall'art 328, il quale richiama soltanto l'art 299, deve ritenersi che l'ipotesi sia implicitamente prevista, data la sua identita sostanziale con quella esplicitamente previste: poiche, invero, per l'art 330 l'impugnazione dev'essere notificata nel domicilio eletto per il giudizio, ove non si ritenesse di estendere l'art 328 al caso della morte del domiciliatario di una delle parti, l'altra parte, verificatosi tale evento ad essa non addebitabile, verrebbe a trovarsi in condizioni di grave difficolta, se non di impossibilita, di notificare tempestivamente all'altra l'atto di impugnazione. Tuttavia, il termine d'impugnazione annuale di cui all'art 327 cod proc civ e prorogato soltanto se il suddetto evento si verifica dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art 328. (Conf 2956/76, mass n 381717).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)