Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 23/07/1976 (Rv. 381717 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - DIFENSORE DOMICILIATARIO - APPLICAZIONE DELL'INTERRUZIONE - PER ENTRAMBI LE PARTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - DIFENSORE DOMICILIATARIO - APPLICAZIONE DELL'INTERRUZIONE - PER ENTRAMBI LE PARTI.*
La regola generale, secondo cui il verificarsi di eventi che colpiscano il procuratore (morte, radiazione o sospensione) non interrompe il termine per impugnare, subisce eccezione qualora il procuratore sia anche domiciliatario, poiche in tal caso deve, al contrario, ritenersi che il decorso del termine per l'impugnazione rimanga interrotto ove si verifichi taluno degli eventi predetti. Infatti, dovendo l'impugnazione essere notificata nel domicilio eletto per il giudizio, ove non si ritenesse di estendere l'applicazione dell'art 328 cod proc civ al caso di morte del domiciliatario della parte, l'altra parte verrebbe a trovarsi in condizioni di grave difficolta, se non addirittura di impossibilita, nel notificare tempestivamente l'atto di impugnazione, a causa di un evento ad essa non addebitabile. Ne l'interruzione del termine per impugnare opera solo in caso di morte del procuratore domiciliatario del soccombente, poiche il primo comma dell'art 328 cod proc civ non distingue, nonostante l'imprecisa formulazione della rubrica dell'articolo stesso, tra le due parti ed accorda la proroga a tutte. (V 3474/71, mass n 355105; (V 4167/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)