Sez. L, Sentenza n. 6882 del 16/12/1988 (Rv. 461129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DA RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DICHIARAZIONE DI CRISI OCCUPAZIONALE O AZIENDALE EX LEGGE N. 675 DEL 1977 - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLA C.I.G.S. IN ALTERNATIVA AL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - PRIVAZIONE TEMPORANEA DEL POTERE DI ATTUARE DETTO LICENZIAMENTO - RIACQUISTO DI TALE POTERE - PRESUPPOSTI - OPERATIVITÀ DI ALTRI RIMEDI VOLTI A PROLUNGARE IL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DA RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DICHIARAZIONE DI CRISI OCCUPAZIONALE O AZIENDALE EX LEGGE N. 675 DEL 1977 - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLA C.I.G.S. IN ALTERNATIVA AL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - PRIVAZIONE TEMPORANEA DEL POTERE DI ATTUARE DETTO LICENZIAMENTO - RIACQUISTO DI TALE POTERE - PRESUPPOSTI - OPERATIVITÀ DI ALTRI RIMEDI VOLTI A PROLUNGARE IL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Nelle ipotesi di avvenuta dichiarazione di crisi occupazionale o aziendale ai sensi della legge 12 agosto 1977 n. 675 (provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), l'imprenditore, che ha il dovere di esperire le procedure di ammissione alla C.i.G.S. in alternativa al licenziamento collettivo, è temporaneamente privato, ai sensi dell'art. 25, ottavo comma, della legge suddetta, del potere di attuare licenziamenti per riduzione di personale; tale potere egli riacquista a seguito dell'esaurimento formale delle procedure di mobilità o della constatata inattuabilità in concreto dell'esperimento di mobilità, salva restando, peraltro, l'operatività, senza possibilità di discriminazione fra lavoratori che abbiano o meno accettato il licenziamento collettivo, di ulteriori rimedi, concordati con l'intervento delle parti sociali e delle pubbliche autorità, volti a prolungare il rapporto di lavoro mediante la sospensione temporanea del licenziamento predetto e la prosecuzione della cassa integrazione. (V 109/88, mass n 456748; (V 6812/85, mass n 443590).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)