Sez. L, Sentenza n. 109 del 11/01/1988 (Rv. 456748 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA GARANZIA DELL'INTERO STIPENDIO ALL'IMPIEGATO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL LAVORO O DI RIDUZIONE DELLA DURATA DELLO STESSO - APPLICABILITÀ ALLE IPOTESI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA EX ART. 1 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 OD A QUELLI DI DIPENDENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE IN CASSA INTEGRAZIONE EX LEGGE N. 675 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA GARANZIA DELL'INTERO STIPENDIO ALL'IMPIEGATO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL LAVORO O DI RIDUZIONE DELLA DURATA DELLO STESSO - APPLICABILITÀ ALLE IPOTESI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA EX ART. 1 N. 2 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 OD A QUELLI DI DIPENDENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE IN CASSA INTEGRAZIONE EX LEGGE N. 675 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
La disposizione della contrattazione collettiva, che, richiamando gli accordi interconfederali del 1946, prevede la garanzia dello intero stipendio all'impiegato in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dello stesso disposte dall'azienda o dall'autorità, non è applicabile né alle ipotesi d'integrazione salariale straordinaria previste dall'art. 1 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164, le quali danno luogo ad una sospensione del rapporto di lavoro (anziché della sola prestazione lavorativa), né, a maggior ragione, all'ipotesi di dipendenti di azienda industriale in cassa integrazione ai sensi della legge 12 agosto 1977 n. 675, in quanto in tale ipotesi (eccezionale rispetto a quelle di cui alla norma suddetta) l'intervento della cassa, per lavoratori dei quali è certa o almeno probabile l'impossibilità di reinserimento nell'attività produttiva aziendale, si presenta come rimedio provvisoriamente alternativo al licenziamento collettivo e come strumento, giustificato da crisi di particolare Rilevanza sociale, che attua un espediente di formale mantenimento di rapporti di lavoro non più obiettivamente giustificati, con il conseguente difetto di adeguata causa giuridica di ogni pretesa, verso l'impresa in crisi, dei lavoratori beneficiati da tale eccezionale intervento. (V 7784/87, mass n 455617; (V 5083/86, mass n 447722).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)