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Sez. 4, Sentenza n. 25127 del 26/04/2018 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273406 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Valore probatorio delle dichiarazioni del consulente tecnico o del perito - Obbligo di disporre perizia - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273406-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)