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Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018 Ud. (dep. 13/09/2018) Rv. 274337 - 02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Divieto per il teste di assistere, prima del suo esame, all'attività istruttoria dibattimentale - Esame del consulente tecnico - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274337-02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

La regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte della corte territoriale, dell'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto l'istanza del difensore dell'imputato volta ad ottenere che il proprio consulente tecnico potesse essere presente all'assunzione dei testimoni prima di rendere l'esame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)