Sez. 5 - , Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE | Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Realizzazione dell’evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza dell’esito - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE
In tema di recupero dell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori coobligati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)