Sez. 2, Sentenza n. 3059 del 05/09/1969 (Rv. 342981 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PARENTI, AFFINI E AFFILIATI DELLE PARTI - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE DI UN TESTIMONE INCAPACE O VIETATO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ECCEPIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PARENTI, AFFINI E AFFILIATI DELLE PARTI - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE DI UN TESTIMONE INCAPACE O VIETATO - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ECCEPIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La nullita della deposizione di un teste incapace a deporre, o per il quale l'articolo 247 cod proc civ fa divieto di testimoniare ha carattere relativo, in quanto si ricollega alla tutela degli interessi delle parti e non all'attivita del giudice. Tale nullita pertanto non e piu rilevabile, dovendosi ritenere sanata ai sensi dell'art 157 cod proc civ, quando non sia stata dedotta in Sede di assunzione della prova o almeno nella prima istanza o difesa successiva ne, a maggior ragione, la relativa eccezione puo essere sollevata per la prima volta in Cassazione. (Conf 639, 69, massima n 338882 4044, 68, massima n 337666 2376, 68, massima n 334725 649, 68, massima n 331821 2990, 67, massima n 330692 2220, 67, massima n 329398).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)