Sez. 5 - , Ordinanza n. 5487 del 28/02/2020 (Rv. 657363 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Rendimento del capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12, 5 per cento - Nozione - Doveri di accertamento del giudice.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, il rendimento da capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12, 5 per cento ex art. 6 della l. n. 482 del 1985 è quello netto imputabile alla gestione del fondo sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quello calcolato attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. La quantificazione di detto rendimento deve essere compiuta dal Giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura e della quantità del rendimento che sarebbe stato erogato del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) da parte del Fondo l'impiego sul mercato del capitale accantonato e quale e (quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)