Sez. 3 - , Ordinanza n. 16580 del 20/06/2019 (Rv. 654558 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Infortunio - Rendita corrisposta dall'ente gestore di assicurazione sociale - Detrazione delle somme corrispondenti dal risarcimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Le somme che l'ente gestore di assicurazione sociale - nella specie, l'Inps - abbia liquidato al danneggiato a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al medesimo danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)