Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018 (Rv. 648649 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Infortunio "in itinere" - Rendita Inail per inabilità permanente - Detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)