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Sez. U, Ordinanza n. 22381 del 27/10/2011 (Rv. 619104 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensione dei pubblici dipendenti - Decesso del pensionato - Ratei corrisposti "post mortem" - Percezione da parte degli eredi - Spettanza delle somme - Controversia - Domanda di ripetizione proposta dall'INPDAP - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619104-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la spettanza dell'intero rateo di pensione corrisposto "post mortem" del pensionato (giĆ  dipendente pubblico) ed incamerato dagli eredi del medesimo in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'INPDAP rispetto alle somme versate dopo il decesso del pensionato, con accredito sul conto corrente di quest'ultimo, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico. (Nella specie, l'INPDAP chiedeva la restituzione delle somme, quota parte dei ratei corrisposti, versate all'erario come ritenuta d'acconto; le S.U., in applicazione del principio di cui alla massima, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)