diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 21586 del 19/10/2011 (Rv. 618846 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità - Azione dell'INPDAP di ripetizione dei ratei indebitamente percepiti - Giurisdizione - Del giudice del rapporto - Fondamento - Disciplina transitoria - Data di maturazione del diritto azionato - Anteriorità/posteriorità rispetto al 30 giugno 1998 - Riferimento alla data del perfezionamento della situazione azionata - Necessità.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618846-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

E devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dall'INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei ratei dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita, la cui percezione è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza interno (e, dunque, di corresponsione dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro), trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego; ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)