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Sez. 1, Sentenza n. 9439 del 21/09/1998 (Rv. 519050 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente ad un'udienza successiva alla prima - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519050-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Al giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, per gli aspetti non specificamente regolati dalla legge speciale, le norme poste per il processo pretorile ordinario. Da ciò consegue che il Pretore, nel caso di mancata comparizione dell'opponente ad un'udienza successiva alla prima, non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione dichiarare improcedibile il ricorso ed estinto il procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)