Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 04/06/1996 (Rv. 497943 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Giudizio - Mancata comparizione dell'opponente - In udienza successiva alla prima - Convalida dell'opposizione - Esclusione - Decisione nel merito - Inammissibilità - Disposizione dell'art. 309 cod. proc. civ. - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 398, il Pretore nel caso di mancata comparizione della parti ad un'udienza successiva alla prima non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione ma deve applicare la disciplina dettata dall'art. 309 cod. proc. civ. astenendosi da qualsiasi pronunzia nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)