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Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 04/06/1996 (Rv. 497943 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Giudizio - Mancata comparizione dell'opponente - In udienza successiva alla prima - Convalida dell'opposizione - Esclusione - Decisione nel merito - Inammissibilità - Disposizione dell'art. 309 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497943-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 398, il Pretore nel caso di mancata comparizione della parti ad un'udienza successiva alla prima non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione ma deve applicare la disciplina dettata dall'art. 309 cod. proc. civ. astenendosi da qualsiasi pronunzia nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)