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Sez. 2, Sentenza n. 490 del 12/03/1960 (Rv. 880872 - 01)

CONFINI - AZIONE DI REGOLAMENTO - PRESUPPOSTO - PROMISCUITA DEL POSSESSO - NON NECESSARIA. PROCEDIMENTO CIVILE - CONCLUSIONI - SPECIFICA FORMULAZIONE - ISTANZE NON RIPROPOSTE - DECADENZA.
Stato
decisa il 1960-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880872-01

CONFINI - AZIONE DI REGOLAMENTO - PRESUPPOSTO - PROMISCUITA DEL POSSESSO - NON NECESSARIA. PROCEDIMENTO CIVILE - CONCLUSIONI - SPECIFICA FORMULAZIONE - ISTANZE NON RIPROPOSTE - DECADENZA.

Il criterio differenziatore tra le due azioni di rivendicazione e non anche in quella di regolamento di confini, in cui il contrasto si riduce alla corrispondenza tra l'estensione indicata in quei titoli e quella dei fondi confinanti. Si devono considerare rinunziate, e quindi estranee al thema decidendum, tutte quelle domande ed eccezioni che non siano state espressamente ribadite o richiamate in Sede di precisazione delle conclusioni, quando queste siano state dettagliatamente formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)