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Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 20/12/1983 (Rv. 432118 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - CONCLUSIONI DELLA PARTE DI RIMETTERSI GENERICAMENTE "ALLA GIUSTIZIA" - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - ESAME DELLA CAUSA IN OGNI ASPETTO, COMPRESA LA VALUTAZIONE DEI CRITERI SEGUITI DAL CONSULENTE D'UFFICIO NELLA FORMAZIONE DELLE QUOTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432118-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - CONCLUSIONI DELLA PARTE DI RIMETTERSI GENERICAMENTE "ALLA GIUSTIZIA" - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - ESAME DELLA CAUSA IN OGNI ASPETTO, COMPRESA LA VALUTAZIONE DEI CRITERI SEGUITI DAL CONSULENTE D'UFFICIO NELLA FORMAZIONE DELLE QUOTE - NECESSITÀ.*

Anche nel processo di divisione, le conclusioni della parte di rimettersi genericamente "alla giustizia" implicano la richiesta di una pronuncia secondo diritto e, quindi, da parte del giudice un esame della causa in ogni suo aspetto, non esclusa la valutazione dei criteri seguiti dal consulente di ufficio nella formazione delle quote. (V 488/60, mass n 880872; (V 398/79, mass n 396503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)