Sez. 6, Sentenza n. 14183 del 26/04/1978 Ud. (dep. 18/11/1978) Rv. 140387 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - INCIDENZA DELLA CONCESSIONE DI ATTENUANTI - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - INCIDENZA DELLA CONCESSIONE DI ATTENUANTI - ESCLUSIONE.*
La sospensione della patente, ai sensi dell'art 91 codice stradale, non puo essere ascritta o assimilata alle sanzioni punitive previste dal codice penale, non potendo essere considerata ne pena principale, ne pena accessoria ne misura di sicurezza. Si tratta, invece, di una sanzione particolare atipica non collegata automaticamente agli effetti delle attenuanti o delle conseguenze del giudizio di comparazione ex art 69 cod pen; sicche la concessione di una o piu attenuanti non comporta come necessario corollario anche la riduzione o l'eliminazione della sospensione della patente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)