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Sez. L, Sentenza n. 11875 del 02/11/1992 (Rv. 479282 - 01)

Competenza civile - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio | Della questione della competenza per materia - Preclusione - Presupposti.
Stato
decisa il 1992-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479282-01

Competenza civile - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio

Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni; con la conseguenza che la questione stessa rimane preclusa da una statuizione sulla competenza non impugnata o dal passaggio in giudicato di una statuizione di merito, presupponente la competenza del giudice che l'ha emessa, tenuto conto, al riguardo, che la preclusione relativa ai capi della sentenza non impugnati estende la sua efficacia ai capi espressamente impugnati che dipendano dai primi o con questi siano strettamente connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)