Sez. L, Sentenza n. 1501 del 27/02/1996 (Rv. 496031 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Incompetenza per territorio - Esecuzione relativa - Rigetto in primo grado - Discussione successiva sulla competenza per materia dello stesso giudice del lavoro - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE
Qualora il pretore, adito quale giudice del lavoro, rigetti l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal convenuto, la mancata impugnazione del relativo capo della sentenza impedisce che, nel successivo grado del giudizio o in sede di legittimità, possa essere posta in discussione, per la prima volta, d'ufficio o su eccezione di parte, la questione della competenza per materia dello stesso giudice del lavoro, dato che su tale questione si è ormai formato, in via implicita, il giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)