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Sez. 1, Sentenza n. 477 del 18/01/1991 (Rv. 470554 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno. | Cosiddetta accessione invertita - Legittimazione passiva - Autore del fatto illecito.
Stato
decisa il 1991-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470554-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno.

Nel caso di cosiddetta accessione invertita, per effetto dello irreversibile acquisizione del fondo altrui nella realizzazione di opera pubblica, l'obbligo di corrispondere al danneggiato il controvalore del bene discende da responsabilità personale ed extracontrattuale, e, come tale, grava in via esclusiva sull'autore del fatto illecito, cioè sull'ente che ha posto in essere il mutamento del regime di appartenenza dell'immobile (nella specie, società privata, che aveva costruito alloggi di edilizia agevolata), senza che questi possa invocare la propria non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto espropriativo, ed altresì restando irrilevante che altro ente sia il beneficiario dell'opera pubblica incorporante quel fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)