Sez. 1, Sentenza n. 9243 del 17/09/1997 (Rv. 508074 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione di fondo privato - Per disposizione del sindaco - Da parte dell'ente delegato alla esecuzione - Estensione abusiva dell'occupazione a parte di fondo non prevista nel piano particellare - Conseguenze - Azione di spoglio proposta dal proprietario - Ammissibilità - Legittimazione passiva - Dell'ente delegato - Sussistenza - Del comune - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
La occupazione di una ulteriore porzione di un fondo privato non compresa nel piano particellare di esproprio da parte di una cooperativa delegata all'esecuzione della procedura di occupazione temporanea per effetto di un decreto sindacale consente al proprietario del fondo stesso il legittimo esperimento di una azione di spoglio, risultando lo sconfinamento abusivo null'altro che un mero comportamento materiale conseguente al mancato rispetto, da parte dell'ente delegato, dei limiti oggettivi fissati dal provvedimento amministrativo (di per sè legittimo) del sindaco. Legittimato passivo, nel giudizio di reintegrazione, deve ritenersi, pertanto, non già il comune, ma il solo ente delegato, postosi, con la sua attività, oggettivamente al di fuori dell'ambito del provvedimento delegatorio, con conseguente interruzione di ogni nesso di riconducibilità all'autorità autorizzante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)