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Sez. 2, Sentenza n. 3135 del 20/11/1973 (Rv. 366921 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - FABBRICHE - MACCHINARI - FINALITA DELLA NORMATIVA - VIOLAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - CONCESSIONARIO DELLA PA - OBBLIGO DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL 'NEMINEM LEDERÈ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366921-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - FABBRICHE - MACCHINARI - FINALITA DELLA NORMATIVA - VIOLAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - CONCESSIONARIO DELLA PA - OBBLIGO DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL 'NEMINEM LEDERÈ - SUSSISTENZA.*

Le norme degli artt 889 e 890 cod civ tutelano la proprieta privata nei rapporti tra vicini, imponendo a questi reciproci obblighi negativi che sono compiutamente sanzionati mediante la rimozione, per ordine del giudice, delle opere compiute in violazione di quegli obblighi. La posizione del concessionario (titolare di un uso eccezionale del suolo pubblico, costituito mediante un atto della pubblica amministrazione) non e pero assimilabile a quella del titolare di un diritto di proprieta privata e la sua attivita non puo essere inibita dal giudice, con la conseguenza che egli non puo essere condannato a rimuovere le opere compiute per effetto della concessione. Il concessionario, peraltro, nel compimento delle opere che formano oggetto della concessione, e tenuto a non pregiudicare i diritti dei terzi, nel senso che egli, anche se non e obbligato a rispettare determinate distanze dalle proprieta confinanti, deve esplicare la sua attivita in modo da non provocare ingiustificate menomazioni patrimoniali, in base al generale principio del neminem laedere, al cui rispetto e tenuta la stessa pubblica amministrazione quando agisce direttamente. (nella specie la SC ha ritenuto necessario, con riferimento alla specifica pericolosita di condutture di gas metano alla pressione di venti atmosfere collocate nel sottosuolo di una strada pubblica, l'accertamento di quale fosse in concreto la distanza minima di sicurezza, ai fini del risarcimento dei danni chiesto dal proprietario latistante per l'inutilizzabilita della fascia di suolo lungo il confine con la strada). (V 2265/70, mass n 348440; 438/67, mass n 326368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890, Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8), Circ. Minist. 15/05/1952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)